Formazione sicurezza sul lavoro: stop ai 60 giorni. I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Formazione sicurezza sul lavoro: stop ai 60 giorni. I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Formazione sicurezza sul lavoro: stop ai 60 giorni. I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

La formazione sulla sicurezza deve accompagnare l’ingresso del lavoratore in azienda, non diventare un adempimento da recuperare successivamente. È questo il principio che emerge con forza dalle recenti indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che interviene su una questione da tempo al centro di dubbi interpretativi e prassi aziendali non sempre corrette: quando deve essere effettivamente svolta la formazione obbligatoria dei lavoratori neoassunti?

Con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, l’INL chiarisce il superamento del precedente riferimento ai 60 giorni, definisce l’applicazione della specifica deroga dei 30 giorni prevista per turismo e ristorazione e fornisce indicazioni operative sulle verifiche ispettive.

Un intervento di particolare interesse per imprese, datori di lavoro e professionisti della sicurezza, che richiama l’attenzione su un aspetto essenziale: non basta programmare genericamente la formazione, occorre dimostrare di essersi attivati tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Formazione dei neoassunti: cosa prevede la normativa

L’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione dei lavoratori debba avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, nel caso di somministrazione.

Si tratta di un principio coerente con la funzione preventiva della formazione, che deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie per riconoscere i rischi e adottare comportamenti adeguati durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha rafforzato questa impostazione, eliminando il precedente riferimento temporale ai 60 giorni.

Il superamento dei 60 giorni: attenzione alle interpretazioni

Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 contemplava, in determinate circostanze, la possibilità di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.

Tale previsione era stata frequentemente interpretata come una sorta di periodo di tolleranza durante il quale il lavoratore avrebbe potuto operare senza che fosse stata avviata la formazione.

L’Ispettorato chiarisce che questa interpretazione non era corretta e che, con il nuovo Accordo del 2025, il riferimento ai 60 giorni è stato eliminato.

La regola generale è che formazione ed eventuale addestramento specifico devono essere assicurati in occasione dell’inserimento lavorativo, quali attività propedeutiche all’impiego del lavoratore, salvo le deroghe espressamente previste.

Turismo, bar e ristoranti: quando si applica la deroga dei 30 giorni

Una disciplina particolare riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dalla normativa.

L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, consente di concludere la formazione e l’eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore somministrato.

La deroga, tuttavia, riguarda esclusivamente il termine di completamento della formazione e non quello di avvio.

Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad attivarsi tempestivamente, già in occasione della costituzione del rapporto lavorativo.

Nei settori interessati, il lavoratore può essere impiegato prima della conclusione del percorso formativo generale e specifico, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.

Rimane comunque obbligatoria la preventiva informazione sui rischi ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008, oltre all’osservanza degli ulteriori obblighi applicabili.

Controlli ispettivi: diventa fondamentale documentare la formazione

Uno degli aspetti più significativi della nota riguarda la documentazione richiesta durante le verifiche ispettive.

Nel settore turistico-ricettivo e della somministrazione, quando un controllo viene effettuato nei primi 30 giorni dall’assunzione e il lavoratore non ha ancora completato il percorso formativo, il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver intrapreso tempestivamente le attività necessarie.

Tra gli elementi documentali che possono essere valutati dall’organo ispettivo figurano:

  • Comunicazioni con gli enti o soggetti formatori finalizzate alla prenotazione dei corsi, preferibilmente attraverso PEC o strumenti che garantiscano la data certa.
  • Richieste di collaborazione agli organismi paritetici, ove previste.
  • Comunicazioni con i docenti incaricati, quando l’azienda organizza direttamente la formazione secondo la disciplina applicabile.
  • Comunicazioni con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in merito all’organizzazione delle attività formative.

Si tratta di un elenco esemplificativo e non esaustivo.

Qualora il datore di lavoro non sia in grado di esibire né attestati né documentazione idonea a dimostrare l’avvio del percorso, l’Ispettorato indica la contestazione della violazione dell’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, con conseguente verbale di contravvenzione e prescrizione.

La tracciabilità delle attività organizzative diventa quindi un elemento essenziale per dimostrare il corretto adempimento degli obblighi aziendali.

Contratti stagionali e rapporti di breve durata

Particolare attenzione viene riservata ai rapporti lavorativi di durata inferiore ai 30 giorni, frequenti soprattutto nelle attività stagionali.

L’Ispettorato precisa che, in questi casi, il completamento della formazione deve avvenire secondo tempistiche coerenti con l’effettiva durata del rapporto lavorativo.

Non sarebbe pertanto corretto considerare il termine di 30 giorni come una possibilità generalizzata di rinvio, indipendentemente dalla durata dell’impiego.

Questo chiarimento rende ancora più importante programmare la formazione in anticipo, soprattutto nelle aziende caratterizzate da un frequente ricambio del personale.

Sospensione dell’attività per lavoro irregolare: le indicazioni operative

La nota INL interviene anche sulle condizioni necessarie per ottenere la revoca di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato per lavoro irregolare ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.

La regolarizzazione non riguarda esclusivamente gli aspetti contrattuali, ma comprende anche gli obblighi in materia di salute e sicurezza, inclusi formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.

L’Ispettorato aggiorna le precedenti indicazioni della circolare n. 3/2021, chiarendo che il percorso formativo deve essere programmato per concludersi nel più breve tempo possibile.

Il verbale di prescrizione deve individuare un termine commisurato al tempo tecnicamente necessario alla frequenza dei corsi, senza applicare automaticamente il precedente riferimento ai 60 giorni.

Per i settori che beneficiano della specifica deroga, restano ferme le condizioni e il termine massimo previsti dalla disciplina dei 30 giorni.

Ai fini della revoca della sospensione, alle condizioni precisate nella nota, può essere sufficiente documentare l’avvenuta prenotazione dei corsi. Per dimostrare l’ottemperanza alla prescrizione, invece, occorre comprovare l’effettiva conclusione della formazione.

Cosa devono fare le aziende?

Alla luce di questi chiarimenti, diventa opportuno adottare una gestione strutturata degli obblighi formativi, con particolare attenzione ai nuovi ingressi.

Le imprese dovrebbero:

  1. Verificare i fabbisogni formativi prima dell’inserimento dei lavoratori.
  2. Programmare tempestivamente i percorsi di formazione generale e specifica.
  3. Verificare la validità degli attestati eventualmente già posseduti, tenendo conto dei requisiti per il riconoscimento dei crediti formativi.
  4. Conservare le comunicazioni e la documentazione che attestano l’organizzazione delle attività.
  5. Assicurare la preventiva informazione sui rischi e l’eventuale addestramento secondo quanto previsto dalla normativa.
  6. Monitorare le scadenze e l’effettivo completamento dei percorsi.

La corretta gestione della formazione richiede quindi un coordinamento continuo tra datore di lavoro, consulenti, soggetti formatori e figure aziendali della prevenzione.

Il punto di vista dello Studio Tecnico RR

Nell’attività quotidiana di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro emerge frequentemente come le criticità formative non derivino soltanto dalla mancata frequenza dei corsi, ma anche dall’assenza di una pianificazione adeguata.

Assunzioni improvvise, sostituzioni di personale, contratti stagionali e variazioni delle mansioni sono situazioni che richiedono risposte organizzative tempestive.

La formazione non dovrebbe essere considerata un semplice adempimento documentale, ma parte integrante del sistema di prevenzione aziendale.

Non si tratta soltanto di rispettare una scadenza, ma di garantire che ogni lavoratore possa svolgere le proprie mansioni con la necessaria consapevolezza dei rischi.

Lo Studio Tecnico RR supporta le imprese nell’analisi dei fabbisogni formativi, nella pianificazione degli adempimenti e nella corretta organizzazione della documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro.

Perché la sicurezza comincia prima dell’inizio dell’attività lavorativa.


Riferimenti normativi e documentali

Fonte ufficiale: Ispettorato Nazionale del Lavoro – Note e pareri.

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