Un elettricista di settantasette anni cade da una scala mentre installa una canalina esterna per il cavo dell’antenna TV. Lavora a tre metri e mezzo d’altezza, con la scala appoggiata su un terreno sdrucciolevole vicino a uno strapiombo, da solo. Muore di trauma cranico e politrauma.
A rispondere penalmente del fatto, davanti al giudice, non è soltanto il professionista che eseguiva i lavori (deceduto), ma la proprietaria dell’abitazione che lo aveva chiamato. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17013 depositata il 12 maggio 2026 (Sezione IV penale, udienza del 26 febbraio 2026), ha dichiarato inammissibile il ricorso della committente, rendendo definitiva la condanna per omicidio colposo.
Il punto giuridico più interessante. Nel caso esaminato, il Tribunale di prima istanza aveva escluso l’applicabilità del d.lgs. n. 81/2008 (i lavori sugli impianti elettrici, secondo l’art. 88, comma 2, lett. g-bis, non rientrano fra i “cantieri temporanei o mobili”). Nonostante questo, la responsabilità della committente è stata affermata sul piano della colpa generica, per imprudenza, negligenza e imperizia. Significa che la posizione di garanzia del committente privato non dipende dall’applicazione formale del Testo Unico: esiste anche al di fuori di esso, e si attiva ogni volta che si affida un lavoro pericoloso senza verificare l’idoneità tecnico-professionale di chi lo dovrà eseguire e senza valutare i rischi connessi.
Cosa aveva fatto, in concreto, la committente? Aveva incaricato un signore anziano che, pur descritto come “particolarmente attivo, disponibile e astrattamente dotato di elevata competenza tecnica”, non svolgeva più l’attività di elettricista: la sua ditta era stata cancellata dal 2001, oltre diciotto anni prima del fatto. Nessuna verifica preventiva dei requisiti tecnico-professionali, nessuna valutazione del rischio specifico di un lavoro che imponeva di operare in quota, e — secondo i giudici di merito — la messa a disposizione di una scala trasformabile inadeguata, in luogo di un più sicuro trabattello.
Il principio di diritto. La Cassazione richiama un orientamento ormai consolidato: il committente privato, anche non professionale, non è tenuto a conoscere — come l’imprenditore — le singole disposizioni tecniche prevenzionali, ma ha comunque “l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi”. Diversamente, “assume su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza” (così Cass. pen., Sez. IV, n. 26335/2021; nello stesso senso Cass. n. 26898/2019 e Cass. n. 35185/2016, entrambe richiamate dalla pronuncia).
E ancora: non serve neppure che il rapporto sia formalizzato in un contratto di appalto. Bastano accordi anche solo di prestazione d’opera per radicare la posizione di garanzia del committente (Cass. pen., Sez. III, n. 10014/2017, anch’essa richiamata).
Perché questa sentenza interessa tutti. Non parla a un’impresa, parla a ciascuno di noi. Riguarda decisioni quotidiane: la ristrutturazione, il piccolo intervento sull’impianto, la manutenzione della facciata, l’installazione di un’antenna. Affidare un lavoro pericoloso al “tecnico di fiducia che si è sempre occupato delle cose di casa” può non essere sufficiente se quel tecnico, di fatto, non ha più una struttura professionale operativa o non ha gli strumenti per affrontare in sicurezza il lavoro specifico.
Cosa fare, in pratica. Prima di affidare lavori che comportino rischi rilevanti — lavori in quota, opere in copertura, interventi sulle facciate, manutenzioni elettriche di una certa complessità — è opportuno verificare l’effettiva operatività dell’impresa, l’iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso dei requisiti tecnico-professionali per quel tipo di intervento, l’adozione di misure di sicurezza adeguate al rischio. Sono cautele che tutelano in primo luogo chi lavora, ma anche chi commissiona.
Lo Studio Legale Marcellino assiste committenti, imprese e privati sia nella fase preventiva, attraverso l’analisi dei profili di rischio contrattuale e penale negli affidamenti di lavori, sia nella fase contenziosa, nei giudizi per omicidio o lesioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro, anche al di fuori del perimetro applicativo del d.lgs. 81/2008.
Per una consulenza è possibile contattare lo Studio agli indirizzi di seguito indicati.
Avv. Giuseppe Marcellino — Studio Legale Marcellino
Via Nicolò Turrisi n. 38/A, 90138 Palermo
info@legalemarcellino.it — www.legalemarcellino.i